ITALIANO

STATUTO della Associazione 753 ArteBellezza

I NOME, SEDE E DURATA
Art. 1.Sotto la denominazione “Associazione 753 ArteBellezza” è costituita un’associazione
ai sensi degli art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero.
Art. 2. La sede dell’Associazione è situata a Bellinzona.
Art. 3. La sua durata è illimitata.

II SCOPO
Art. 4. L’Associazione 753 ArteBellezza nasce con lo scopo di promuovere l’arte, in particolare rassegne musicali in territorio ticinese. Si vuole inoltre, promuovendo tali rassegne, dare sostegno ad artisti locali e collaborare con associazioni presenti sul territorio con scopi benefici. L’associazione si prefigge altresì, nei limiti delle proprie esigenze di budget, di applicare riduzioni sociali a favore di persone residenti in Ticino e al beneficio di rendite AVS/AI e/o assistenza sociale, per l’accesso agli eventi.
Art. 5 L’Associazione non svolge attività economica e/o lucrativa.

III REGOLAMENTO INTERNO
Art. 6 Per l’organizzazione più dettagliata del Comitato Direttivo, di Commissioni e Direzione
artistica (cfr. Art.19), l’Associazione può dotarsi di un regolamento interno, stabilito dal
Comitato Direttivo.
Tale regolamento dovrà essere ratificato dall’Assemblea Generale dei Soci.

IV ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 7. Gli organi dell’Associazione sono:
• l’Assemblea Generale;
• il Comitato Direttivo;
• l’Ufficio di Revisione.
Art. 8. L’Assemblea Generale dei soci è l’organo supremo dell’Associazione.
Art. 9. L’Assemblea Generale ordinaria è convocata annualmente dal Comitato Direttivo
mediante avviso scritto da recapitare con un anticipo di almeno 10 giorni sulla data prevista
con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Di regola l’Assemblea Ordinaria è tenuta entro la fine del mese di novembre di ogni anno. Essa è diretta dal Presidente dell’Associazione.
Art. 10. Un’Assemblea Generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Comitato Direttivo, o da 1/5 (un quinto) almeno dei membri, tutte le volte che gli affari
dell’Associazione lo esigano.
Anche tali assemblee devono essere precedute da una convocazione con un anticipo di almeno 10 giorni indicante le trattande all’ordine del giorno.
Art. 11. Le decisioni sono prese solo sugli oggetti all’ordine del giorno.
Possono essere adottate risoluzioni sopra oggetti non debitamente annunciati nell’ordine del giorno solo qualora lo richieda l’urgenza.
Non possono essere adottate risoluzioni inerenti modifiche dello statuto, dello scopo sociale, delle quote sociali, dello scioglimento dell’Associazione se non regolarmente oggetto dell’ordine del giorno comunicato nella convocazione.
Art. 12. L’Assemblea Generale è costituita in modo valido, qualsiasi sia il numero dei soci
presenti. In occasione dell’Assemblea Generale ogni membro ha diritto a un voto.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi per alzata di mano. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.
Art. 13. Sono di competenza dell’Assemblea Generale dei soci:
1. l’accettazione e la revisione dello statuto sociale;
2. l’approvazione dei conti d’esercizio e dei bilanci annuali, della relazione del
Comitato e dell’Ufficio di Revisione;
3. l’esame e le deliberazioni relative ai bilanci, la fissazione delle quote sociali;
4. la nomina del Presidente dell’Associazione e degli altri membri del Comitato,
come pure dell’Ufficio di Revisione;
5. designazione dei soci onorari;
6. l’esame e le deliberazioni su questioni che il Comitato pone all’ordine del giorno
e che i singoli soci possono proporre;
7. prendere le decisioni che le competono per legge o secondo lo statuto;
8. lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 14. Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Art. 15. Il Comitato Direttivo è composto da tre a sette membri. Al suo interno viene designato
il Presidente, il Segretario e/o il Cassiere, nonché un eventuale Vice-Presidente.
Jardin Musical Sagl ha diritto a 2, massimo 3 membri nel Comitato Direttivo. I membri di
Comitato vengono eletti per la durata di 5 anni e sono sempre rieleggibili.
Art. 16. Il Comitato rappresenta l’Associazione verso terzi, dirige gli affari sociali ed assume
tutte le funzioni che la legge o lo statuto non riservano espressamente ad altro organo sociale.
Esso impegna l’Associazione con la firma individuale del Presidente e con la firma collettiva a due degli altri membri di comitato.
Art. 17. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno in seguito a convocazione che
presenta l’ordine del giorno e quando il Presidente lo giudica opportuno.
Esso si riunisce anche su richiesta di almeno due dei suoi membri o, in casi d’urgenza, su
richiesta di un singolo membro. Il Comitato si organizza autonomamente.
Art. 18.Il Comitato può decidere in modo valido solamente se la maggioranza dei membri è
presente. Ogni membro ha diritto ad un voto.
Il Presidente ha un voto preferenziale e può quindi decidere in caso di parità.
Le delibere e le decisioni del Comitato sono messe a verbale, firmato in seguito dal Presidente e/o dal Segretario.
Art. 19. Il Comitato può istituire commissioni o delegare compiti anche a persone non
appartenenti all’Associazione, rimanendo tuttavia responsabile per la scelta, la sorveglianza e le istruzioni fornite a queste Commissioni o delegati. Il Comitato può inoltre istituire una
Direzione artistica. I membri del Comitato non possono far parte della Direzione artistica.
Art. 20. L’Ufficio di Revisione si compone di almeno un membro nominato dall’Assemblea
Generale ordinaria dei soci.
I Revisori sono eletti per un anno e sono sempre rieleggibili. Essi non possono far parte del
Comitato.
I revisori esamineranno i conti d’esercizio, i bilanci e redigeranno un rapporto di verifica dei
conti che sottoporranno all’Assemblea Ordinaria.

V SOCI
Art. 21. L’Associazione è aperta a tutti coloro che si riconoscono moralmente nei suoi scopi,
che pagano la loro quota sociale e che accettano il presente statuto.
Per diventare socio dell’Associazione si deve pagare la quota annuale.
Il Comitato può proporre all’Assemblea dei Soci, la designazione di soci onorari i quali
saranno esenti dal pagamento di quote sociali. Possono essere proposti quali soci onorari soci, sponsor o altre persone che hanno contribuito in modo importante agli scopi o alle attività dell’Associazione.
Art. 22. Cessano di far parte dell’Associazione e perdono quindi la qualità di socio coloro che
presentano le dimissioni scritte al Comitato entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio
contabile annuale e avranno soluto i contributi sociali relativi. In caso di decesso del socio
quest’ultima qualità non viene trapassata agli eredi. La qualità di socio può inoltre essere
perduta per esclusione da parte dell’Associazione.
Art. 23. Il Comitato può escludere un socio senza indicarne i motivi: se il socio agisce in modo contrario agli interessi dell’Associazione o allo scopo da essa prefissato;
1. se non assolve, malgrado due sollecitatorie, i suoi doveri verso l’Associazione;
2. se non si sottopone alle decisioni del Comitato o dell’Assemblea Generale;
3. per qualsiasi comportamento contrario agli interessi dell’Associazione.
Il socio escluso a seguito di una decisione del Comitato, avrà la facoltà di appellarsi al giudizio dell’Assemblea dei Soci, la quale deciderà inappellabilmente.
I soci dimissionari o esclusi dall’Associazione non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

VI RISORSE / FINANZE
Art. 25. L’esercizio contabile inizia il 1. (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di
ogni anno.
La prima volta l’esercizio contabile inizia con la costituzione dell’Associazione e termina il 31
(trentuno) dicembre 2018.
Art. 26. Il finanziamento dell’attività dell’Associazione avverrà tramite:
a) le quote sociali fissate dall’assemblea annualmente;
b) i sussidi di privati o di Enti Pubblici;
c) offerte libere, donazioni, legali, successioni, patronati, lasciti.
Art. 27. L’Associazione risponde verso terzi esclusivamente con il proprio patrimonio,
essendo esclusa ogni responsabilità singola e personale dei soci.

VII REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 28. La revisione totale o parziale del presente statuto potrà aver luogo in qualsiasi
momento dietro iniziativa del Comitato o su domanda di 2/3 (due terzi) dei soci
dell’Associazione o da ¾ (tre quarti) dei membri presenti all’Assemblea Generale.
Art. 29.La revisione è accettata se i 3/4 (tre quarti) dei soci presenti all’Assemblea Generale
votano in questo senso.

VIII SCIOGLIMENTO
Art. 30. Lo scioglimento dell’Associazione e la messa in liquidazione della stessa potranno
essere decisi durante l’Assemblea Generale con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci
dell’Associazione.
Art. 31. In caso di scioglimento la liquidazione sarà fatta dal Comitato in esercizio al momento, a meno che l’Assemblea Generale non decida diversamente. In questo caso il patrimonio al netto dei costi dell’Associazione sarà distribuito ad altre associazioni, fondazioni od opere che perseguono un fine analogo a quello dell’Associazione.

IX DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 32. Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea costitutiva tenutasi a Bellinzona, sabato 11 novembre 2017, ed entra in vigore immediatamente.
Art. 33. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia a quanto statuito dagli art. 60 ss CCS.
Art. 34. I Tribunali competenti in caso di controversie concernenti l’Associazione o il presente statuto, saranno esclusivamente quelli del Cantone Ticino, i quali applicheranno il diritto Svizzero in vigore.
E’ riservato il ricorso al Tribunale Federale.

Bellinzona, 11 novembre 2017

Secondo il paragrafo VII REVISIONE DELLO STATUTO l’assemblea ordinaria dei soci
riunitasi il giorno 10/05/2023 dalle 18.15 alle 19.30 presso la sede associativa in via
Orico n. 11, ha deliberato con approvazione all’unanimità dei soci presenti una
revisione parziale dello statuto.
Contenuto della revisione:
– Spostamento fiscalità dall’anno solare all’anno scolastico con decorso operativo dall’anno
scolastico 2023/2024. All’uopo entro il 31/08 si procederà con un nuovo bilancio ed entro
fine anno 2023 ( tra il 20 ottobre e il 20 novembre) si convocherà l’assemblea soci ordinaria,
per approvazione dello stesso bilancio.
Secondo il paragrafo VI RISORSE / FINANZE avviene dunque una modifica rispetto l’articolo 25, di cui si riporta sotto l’originale e quello modificato
Art.25 originale
Art. 25. L’esercizio contabile inizia il 1. (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art.25 revisionato
Art. 25. L’esercizio contabile inizia il 1. (primo) settembre e termina il 31 (trentuno) agosto di ogni anno